Skip to main content

Decreto Ristori-quater

  • Sospensione versamenti del 16/12/2020:

Ai sensi dell’art. 2 del DL 157/2020, potranno beneficiare della sospensione dei versamenti del 16/12/2020  i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione:
– ovunque localizzati, se hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
– ovunque localizzati, e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020 (palestre, piscine, centri termali, ecc);
– che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
– che operano nei settori economici individuati nellAllegato 2 al DL 149/2020 (integrato col commercio al dettaglio di calzature), ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.

(- “zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano;

– “zone arancioni”, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia.)

La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, saranno, dunque, rinviati per effetto del DL “Ristori-quater”:
– i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020;
– i versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
– l’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020.

  • Estensione codici Ateco che possono aderire al Contributo a fondo perduto: v. allegato 1;

  • Proroga spedizione Modello Unico e versamenti II acconto irap, ires e irpef:

Proroga per tutti gli esercenti attività d’impresa, arte e professione della spedizione dei Modelli Unici al 10 dicembre e dei pagamenti del II acconto; proroga del pagamento al 30 aprile 2021 per le imprese che hanno avuto nel primo semestre 2019 un calo superiore al 33% rispetto al primo semestre 2020; proroga a prescindere dal fatturato per tutte le attività presenti nell’allegato 1 e 2 del Decreto del 3 novembre (ristoranti, attività al dettaglio, estetisti, ecc) e per le attività di ristorazione situate nelle zone rosse ed arancioni.

  • Proroga definizioni agevolate:

La proroga prevista del Decreto Cura Italia viene ulteriormente spostata al 1 marzo 2021.